Si avvisano le parti e i loro difensori e i Servizi Sociali che i depositi degli atti nei procedimenti civili, ivi comprese le relazioni del Servizio Sociale, devono essere eseguiti direttamente nelle forme previste dall’art. 196 quater disp.att. cod.proc.civ. e dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.
Con particolare riguardo alle relazioni del Servizio Sociale si evidenzia che le stesse dovranno avere il formato prescritto per gli atti nativi digitali e provviste di firma digitale. Le relazioni inoltrate agli indirizzi PEC di questo ufficio non potranno essere pertanto acquisite per l’inserimento nei fascicoli.
Il Presidente Il Direttore amministrativo