Il Tribunale per i Minorenni esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore.
In materia penale giudica di qualsiasi reato commesso da un soggetto durante la minore età, anche se commesso in concorso con persone adulte. Il Tribunale per i Minorenni ha perciò competenza esclusiva per i reati commessi dai minorenni e in questo ambito esercita anche le funzioni di Tribunale di Sorveglianza.
La competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (Tribunale ordinario, nelle materie della separazione e del divorzio e Giudice Tutelare).
Al Tribunale per i Minorenni spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli. Il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e verificare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (art. 330, 333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o struttura di tipo familiare. Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un'altra famiglia (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).